GIURISPRUDENZA NELLA CARTELLA CLINICA / Dovere di corretta tenuta della cartella clinica

Una struttura ospedaliera e il medico operatore venivano chiamati in giudizio per essere condannati al risarcimento dei danni subiti da una paziente a seguito di un intervento di protesi al ginocchio.
Dopo la dimissione la donna aveva ricevuto una copia della cartella clinica di ventiquattro pagine con all'interno atti relativi ad altra paziente e, successivamente, a seguito di rimostranze, le era stata consegnata una seconda copia della cartella clinica, questa volta composta da trentaquattro pagine.
Il Tribunale di Roma pur escludendo la responsabilità del sanitario e della struttura chiamati in giudizio, in ordine alla cartella clinica ha avuto occasione di affermare come nel caso specifico, il documento rilasciato fosse espressione di una scarsa attenzione nella sua tenuta ed aggiornamento.
La corretta tenuta della cartella clinica, oltre a rispondere ad un interesse pubblico di tutela della salute del paziente, risponde anche ad un interesse della struttura dal momento che ciò che in essa non è presente comunque rappresenta un pregiudizio per le sue ragioni, essendo il successivo giudizio operato sulla base del fatto che tali attività non sono state poste in essere.

Tribunale di Roma sentenza del 13 settembre 2011
da Diritto sanitario - avv. Ennio Grassini


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